VOGHERA 02/04/2020: Coronavirus. Chiusi tutti i cimiteri cittadini (come stabilito dal Ministero della Salute)
VOGHERA – Come da indicazioni connesse all’epidemia COVID-19riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione, emanate dal Ministero della Salute (Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria) il Comune di Voghera ha provveduto alla chiusura al pubblico di tutti i cimiteri.
I cimiteri urbani di Voghera rimarranno in funzione solo per le sepolture.
Ecco ora cosa dice in tema di Cimiteri il Ministero della Salute
CIMITERI
1. I cimiteri vanno chiusi al pubblico per impedire le occasioni di contagio dovute ad assembramento di visitatori.
2. Le operazioni di inumazione, tumulazione di feretri, di sepolture comunque denominate di urne cinerarie e di cassette di ossa vanno eseguite in condizioni di sicurezza.
3. Le esecuzioni di esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie non strettamente necessarie dovrebbero essere rinviate, per provvedere alla sepoltura in occasione di funerale o per rendere disponibili adeguate quantità di sepolture al cimitero;esumazioni ed estumulazioni devono comunque essere effettuate a cancelli cimiteriali chiusi.
4. In caso di necessità la camera mortuaria in cimitero, oltre che per le ordinarie funzioni, può essere adibita, su proposta della ASL territorialmente competente e con provvedimento del sindaco, al ricevimento e temporanea custodia temporanea di feretri provenienti da strutture sanitarie site nel Comune o nella provincia, che lamentino carenza di posti nel Servizio mortuario.
5. Andrebbe favorita la disponibilità di loculi vuoti e sepolture vuote necessari a garantire la sepoltura definitiva o temporanea in attesa di cremazione.
6. Andrebbe temporaneamente sospesa ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata nei cimiteri, come manutenzione, ristrutturazione di tombe, lapidi, costruzioni ex novo di tombe. Restano consentiti i lavori necessari alla sepoltura dei defunti da parte dei gestori cimiteriali e quelli di realizzazione di ristrutturazione o costruzione ex novo di sepolture di emergenza.
7. Nel registro cimiteriale di cui all’art. 52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ricorrendone le condizioni, viene obbligatoriamente indicato che il feretro è stato confezionato per la sepoltura di defunto con malattia infettiva diffusiva, apponendo il codice “Y” (ypsilon).
8. La estumulazione o la esumazione di feretri aventi la codifica “Y” di cui al comma precedente se eseguite prima di 24mesi da quando si sia proceduto rispettivamente a tumulazione o a inumazione, sono da effettuarsi con procedure di salvaguardia del personale operante, dotato dei DPI adeguati, e in orario di chiusura al pubblico del cimitero.
9. Al termine della fase emergenziale le susseguenti estumulazioni temporanee vengono eseguite adottando le cautele del caso ed i loculi risultanti di nuovo liberi devono essere sanificati.
PRECAUZIONI PER IL TRATTAMENTO DEI FERETRI
Per quanto riguarda invece le Precauzioni da adottare in via generalizzata per tutti i defunti per i quali non si possa escludere la contrazione in vita di Covid-19 il Ministero fa una premessa.
E cioè che “con il decesso cessano le funzioni vitali e si riduce nettamente il pericolo di contagio (infatti la trasmissione del virus è prevalentemente per droplets e per contatto)” e che “il paziente deceduto, a respirazione e motilità cessate, non è fonte di dispersione del virus nell’ambiente”.
Tuttavia il Ministero ritiene utile osservare le seguenti precauzioni:
1. la manipolazione del defunto antecedente la chiusura nel feretro dovrà avvenire adottando tutte le misure di sicurezza atte ad evitare il contagio tramite droplets, aerosol o contatto con superfici nonché fluidi e materiali biologici infetti
2. Il personale adibito alla manipolazione del cadavere adotterà, nel rispetto delle disposizioni normative, delle ordinanze e dei protocolli operativi emanati dalle Autorità sanitarie, dispositivi di protezione individuale appropriati, secondo le indicazioni formulate da parte dei competenti servizi di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché dal medico competente di cui al D.Lgs.9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto delle indicazioni fornite per gli operatori sanitari – per procedure con analogo livello di rischio – con circolari del Ministero della salute, da ultimo in data 22/2/2020, 17/3/2020 e 29/3/2020. Per questa attività, pertanto, si raccomanda agli operatori addetti, oltre al rispetto di tutte le misure igieniche previste per la popolazione generale, l’utilizzo di adeguati Dispositivi di Protezione Individuale: mascherina chirurgica, occhiali protettivi (oppure mascherina con visiera), camice monouso idrorepellente, guanti spessi e scarpe da lavoro chiuse. Oltre ad essere garantita un’adeguata aerazione dei locali, al termine delle attività, dovrà essere eseguita un’accurata pulizia con disinfezione delle superfici e degli ambienti adibiti alle attività (cfr. punto 4 delle Linee guida).
3. Prima dell’arrivo del personale incaricato del trasporto funebre, il personale sanitario deve provvedere all’isolamento del defunto all’interno di un sacco impermeabile sigillato e disinfettato esternamente per ridurre al minimo le occasioni di contagio durante le operazioni di incassamento. In caso di decesso al di fuori delle strutture sanitarie, il personale incaricato del trasporto funebre, laddove il defunto non sia già isolato all’interno di sacco impermeabile sigillato, disinfettato, provvede all’incassamento riducendo al minimo le occasioni di contatto, avvolgendo il defunto in un lenzuolo imbevuto di disinfettante.
4. Sono vietati il cosiddetto trasporto ‘a cassa aperta’, la vestizione del defunto, la sua tanatocosmesi, come qualsiasi trattamento di imbalsamazione o conservativo comunque denominato, o altri quali lavaggio, taglio di unghie, capelli, barba e di tamponamento.
5. Dopo l’incassamento il feretro, confezionato diversamente in funzione della destinazione, è chiuso e sottoposto a disinfezione esterna sia superiormente, sia lateralmente che inferiormente.
6. Il feretro e il suo confezionamento dovranno avere le caratteristiche stabilite dall’Allegato 1.
7. Secondo quanto previsto da DL 19, non sono consentite cerimonie funebri.
Commenti