VOGHERA 13/12/2019: Neve in arrivo. Ecco gli obblighi dei cittadini contenuti nell’Ordinanza del Comune
VOGHERA – Con l’arrivo delle nevicate, il Comune di Voghera, per evitare rischi alle persone e alle cose, richiamando l’Ordinanza Sindacale n.137/2015, informa i cittadini di quelli che sono i loro obblighi.
L’informativa è rivolta ai “proprietari residenti, i conduttori, e/o gli amministratori di qualsiasi stabile, i titolari di attività commerciali, artigianali e di pubblici esercizi, i frontisti tutti di edifici prospicienti aree soggette a pubblico passaggio”, i quali, “durante e dopo la caduta della neve”, devono “provvedere immediatamente allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi e/o dalle aree fronteggianti le rispettive case, negozi o attività per la lunghezza dell’intero edificio e per la larghezza di almeno di 1 metro, in modo da facilitare la circolazione pedonale pubblica.”
Secondo l’ordinanza, “la neve dovrà essere raccolta lungo il bordo del marciapiede o comunque in modo che non invada la carreggiata ed ostruisca gli scarichi ed i pozzetti stradali.”
IL SALE
In caso di gelate, poi, “i medesimi soggetti”, “devono provvedere a spargere sui marciapiedi ed aree antistanti per la lunghezza dell’intero edificio e per la larghezza di almeno di 1 metro sale, sabbia, segatura o altro materiale idoneo e mantenerveli, ciò sia necessario, per impedire lo sdrucciolamento.
Inoltre, “durante lo sgelo”, è fatto obbligo “di tenere sgomberate le bocchette di scarico davanti alle case per il deflusso delle acque”; e di “non gettare acqua o altri liquidi che causino formazione di ghiaccio sui marciapiedi e passaggi pedonali o comunque sulla sede stradale”.
NEGOZIANTI
Per i titolari di autorizzazioni o concessioni rilasciate dall’Amministrazione comunale per occupazione di suolo pubblico (come chioschi, edicole e similari), c’è l’obbligo di mantenere sgombero dalla neve e dal ghiaccio il tratto di suolo da loro occupato, nonché il tratto circostante per almeno 1 metro.”
PASSI CARRAI
Quanto ai passi carrabili, alla rimozione della neve devono provvedere i loro utilizzatori.
TETTI
Qualora lo stato della neve dovesse raggiungere una notevole altezza e il suo peso minacciasse la rovina dei tetti, “i proprietari o gli amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati, dovranno tempestivamente provvedere allo scarico della neve dai tetti stessi in modo da rimuovere il pericolo per l’incolumità delle persone abitanti nelle case e dei passanti. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico.
Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l’area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo dovuto ad accumulo di neve o ghiaccio o ad operazioni di sgombero della stessa da terrazzi, balconi, tetti, o altro luogo elevato con transennamenti opportunamente disposti.”
GHIACCIOLI BLOCCHI DI NEVE
I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati, hanno anche l’obbligo di “provvedere tempestivamente alla rimozione dei ghiaccioli formatisi sulle grondaie, cornicioni, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggregati, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, che potrebbero precipitare su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizio alla sicurezza di persone e cose.”
SGOMBERO STRADE
In caso di nevicate consistenti, poi, (superiori ai 5 cm), gli autoveicoli devono essere allontanati dalla sede stradale a cura dei rispettivi proprietari e ricoverati nei box, garage e cortili interni delle abitazioni, anche in deroga ai regolamenti condominiali, sino al termine delle operazioni di sgombero.”
SANZIONI
A chi non ottempererà agli ordini emanati dal Comune, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00 (art. 7 bis D.Lgs 267/2000), salvo le maggiori responsabilità in caso dei danni che potessero derivare alle persone o cose in dipendenza della mancata osservanza del presente ordine.
Il Comando di Polizia Locale è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza e della vigilanza al fine di verificarne l’adempimento.
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