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VOGHERA 22/04/2024: Ritorno del freddo. Sì all’accensione dei termosifoni (per un massimo di 7 ore)

Aprile 22
20:27 2024

VOGHERA – In relazione al peggioramento della situazione climatica degli ultimi giorni, che ha portato ad un repentino abbassamento delle temperature, il Comune di Voghera è intervenuto per  ricordare ai propri cittadini che, secondo quanto recita la normativa nazionale, i gestori degli impianti di riscaldamento, condominiali e non, potranno autonomamente, senza necessità di specifiche ordinanze comunali, provvedere alla riaccensione degli impianti stessi per una durata giornaliera fino a 7 ore

L’articolo 4 del DPR n. 74 del 2013 individua i limiti di esercizio degli impianti termici per il riscaldamento invernale, che vanno dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno per non più di 14 ore giornaliere. Questo per la nostra fascia climatica e per condizioni meteo-climatiche stagionali ordinarie. La medesima normativa prevede, pero’, delle eccezioni in caso di peggioramento delle condizioni climatiche nel periodo in cui non è consentita l’accensione degli impianti, infatti l’art. 4, c. 3, del DPR 74/2013 recita che: “Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria”.

“In merito all’improvviso calo delle temperature registrate negli ultimi giorni, era necessario e doveroso chiarire questo aspetto ai nostri cittadini, che è regolato da una normativa nazionale – sottolinea il sindaco Paola Garlaschelli -. A norma di legge, infatti, per accendere il riscaldamento per 7 ore al giorno, in qualunque periodo dell’anno, non risulta necessaria un’ordinanza sindacale. Siamo ben consapevoli che il clima attuale non consente di garantire il raggiungimento di adeguate temperature all’interno delle abitazioni: la riaccensione degli impianti è pertanto assolutamente motivata”.

Ai sensi dell’art. 4, c. 5, del DPR 74/2013, la limitazione di accensione non si applica:

– agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;

– agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;

Per ulteriori informazioni in merito, è possibile contattare il Servizio Ecologia ai numeri 0383/336338 o 0383/336341.

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