VOGHERA 19/07/2021: Sicurezza. Dal Comune una nuova ordinanza. Sì alla vendita di alcolici ma non “freddi” (esentati i bar e i ristoranti)
VOGHERA – Dal comune di Voghera arriva un’ordinanza che punta a raggiungere un maggior grado di sicurezza in città facendo leva sulla limitazione della diffusione degli alcolici, che spesso sono all’origine di eccessi e di violenze.
Un provvedimento, quello firmato dal sindaco Paola Garlaschelli, elaborato dall’assessore alla sicurezza Massimo Adriatici, dal carattere fortemente innovativo: in quanto ruota attorno alla “temperatura” delle bevande.
“È fatto divieto ai titolari e/o gestori di tutti gli esercizi commerciali – recita infatti il punto 1 dell’ordinanza -, di detenere e/o conservare nel locali di esercizio (ivi comprese le aree pertinenziali) bevande alcoliche di qualunque genere e gradazione a temperatura inferiore di quella ambiente abbassata mediante utilizzo di sistemi e/o apparecchi di refrigerazione e raffrescamento.”
Al punto 2 l’ordinanza dice anche che “È fatto divieto ai titolari e/o gestori di tutti gli esercizi commerciali, di vendere bevande alcoliche di qualunque genere e gradazione a temperatura inferiore di quella ambientale, con eccezione per le pizzerie e alimentari da asporto, o similari, dove la vendita di bevande alcoliche a temperatura inferiore a quella ambientale è consentita solo se abbinata alla vendita di alimenti prodotti o cucinati al momento.”
Infine al punto 3 il provvedimento spiega che “Agli esercizi pubblici autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristoranti), per i quali non vigono i divieti di cui ai punti 1 e 2 ed a cui è sempre consentita la somministrazione, è fatto divieto, dalle ore 17 alla chiusura, di vendere per l’asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in contenitori di vetro.”
“Con questa ordinanza abbiamo voluto fare un intervento di tipo chirurgico – spiega l’assessore Adriatici – andando a disegnare un provvedimento che incidesse il meno possibile sulla libertà di vendita ma che determinasse limitazioni solo laddove era necessario.”
L’ordinanza di fatto varrà solo per gli esercizi commerciali. “Perchè – precisa l’assessore – come si sa esistono due grandi categorie di attività: gli esercizi commerciali e i pubblici esercizi. I pubblici esercizi sono i bar e ristoranti, che potranno continuare a svolgere l’attività di somministrazione e per i quali non ci saranno conseguenze, se non minime.”
“Invece per tutti gli altri esercizi, quelli commerciali – prosegue Adriatici – a partire dal supermercato, fino ad arrivare al piccolo negozi di vicinato, è stata introdotta la limitazione secondo la quale potranno ancora vendere gli alcolici ma soltanto a temperatura ambiente.”
“Questo perchè?” si chiede l’assessore.
“Perché i problemi maggiori li abbiamo riscontrati in corrispondenza dei negozi di vicinato del centro: che spesso stanno aperti fino a tardi vendendo bevande alcoliche fresche, prevalentemente birra, a prezzi molto contenuti, permettendo così l’acquisto di considerevoli quantità di alcolici.”
E per quanto riguarda bar e ristoranti?
“Tali attività di fatto non avranno un pregiudizio – sottolinea ancora l’assessore -. L’unica limitazione, sempre nell’ottica del perseguimento della sicurezza, è che dalle 17 potranno ancora vendere alcolici ma solo dentro a contenitori non di vetro. Tutto questo però, attenzione, tenendo presente che chi vorrà portarsi via quella bevanda commetterà un’infrazione, così come spiega il vigente Regolamento di Polizia urbana, che è stato richiamato nell’ordinanza.”
“Insomma – conclude Adriatici – questa ordinanza va ad integrare un divieto che già c’è: per affrontare il problema legato agli assembramenti che si formano attorno ad alcuni negozi del centro storico in cui si approfitta del prezzo basso per consumare grosse quantità di birra fredda.”
SANZIONI E CONTROLLI
L’ordinanza ovviamente prevede controlli e sanzioni.
“L’inosservanza dei ciascuno degli obblighi o divieti di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 – si legge nel documento – rappresenta illecito amministrativo ed è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 75,00 ad Euro 450 con conseguente facoltà per il trasgressore di estinguere l’illecito mediante il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad Euro 150.
All’accertamento della violazione dei divieti di cui ai punti 1, 2 e 3 della presente ordinanza consegue altresì la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio per un periodo da 3 a 7 giorni.
La sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio consegue anche in caso di pagamento in misura ridotta.”
A tutto ciò si aggiunge la possibilità di Daspo, come previsto dal Regolamento di Polizia urbana.
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