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REGIONE 26/04/2021: Coronavirus. Da oggi la Lombardia è in Zona Gialla. Ecco tutto ciò che si può fare

Aprile 26
12:39 2021

REGIONE – Da oggi, lunedì 26 aprile 2021, la Lombardia entra in Zona Gialla, condizione che prevede misure anti Covid più blande.

In breve la nuova ordinanza del Ministero della Salute prevede queste (principali) novità:

Consentiti gli spostamenti dalle 5 alle 22 all’interno del territorio regionale e tra Regioni o Province autonome che si trovano in zone gialle o bianche.

Dalle 5 alle 22, riaprono tutte le attività di ristorazione con servizio all’aperto, per un massimo di 4 persone al tavolo.

Consentite tutte le attività commerciali al dettaglio.

Restano chiusi gli esercizi commerciali, nelle giornate festive e prefestive, nei centri commerciali e mercati coperti, a eccezione di specifiche categorie merceologiche.

Tornano in presenza le scuole secondarie di secondo grado, presenza minima garantita 70%.

Per le Università previsto lo svolgimento delle attività accademiche prioritariamente in presenza.

Via libera a cinema, teatri e concerti con posti a sedere con posti a sedere preassegnati e contingentati. ù

Riaprono al pubblico anche musei, gallerie, parchi archeologici e mostre sempre con ingressi contingentati, solo con prenotazione sabato e nei giorni festivi.

Consentito praticare sport all’aperto, compresi gli sport di squadra e da contatto.

A seguire le nuove norme più nello specifico (fonte Regione Lombardia) 

SPOSTAMENTI E TRASPORTI

Limitazioni agli spostamenti sul territorio

È consentito spostarsi all’interno del territorio regionale dalle ore 5 alle ore 22 senza dover motivare lo spostamento.

Dalle ore 22 e fino alle ore 5 del giorno successivo sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Inoltre, è sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Tra le ore 5 e le ore 22 è consentito, una sola volta al giorno, lo spostamento verso una abitazione privata abitata nel limite massimo di 4 persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione (oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi). Tale disposizione resterà in vigore fino al 15 giugno.

Sono inoltre consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio regionale da/verso altri territori collocati in zona gialla o in zona bianca.

Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori in zona arancione o zona rossa sono consentiti a coloro che sono muniti della “certificazione verde Covid-19”.
Se tali spostamenti sono dovuti a comprovate ragioni di salute, lavoro o necessità, nonché per il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, è invece sufficiente esibire l’autocertificazione.

Per ulteriori dettagli segui gli aggiornamenti delle FAQ sul sito del Governo.

Modello autodichiarazione

Certificazione verde

Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori in zona arancione o rossa che non siano dovuti a comprovate ragioni di salute, lavoro o necessità, sono consentiti alle persone munite della “certificazione verde Covid-19”.

Tali certificazioni, prodotte in formato cartaceo o digitale, possono comprovare:

 – lo stato di avvenuta vaccinazione contro il Covid-19,
– la guarigione dall’infezione da Covid-19,
– l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.

La certificazione verde di avvenuta vaccinazione ha una validità di 6 mesi a partire dal completamento del ciclo vaccinale e viene rilasciata, su richiesta dell’interessato, dalla struttura sanitaria oppure dall’esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione. Tale certificazione viene resa disponibile anche nel Fascicolo Sanitario Elettronico del cittadino interessato.

La certificazione verde di avvenuta guarigione da Covid-19 ha una validità di 6 mesi a partire dalla data in cui viene attestata la guarigione. Viene rilasciata dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente, mentre per i pazienti non ricoverati viene rilasciata dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta. Le certificazioni di guarigione rilasciate prima dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 52 del 22 aprile sono valide per 6 mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione.
La certificazione viene resa disponibile anche nel Fascicolo Sanitario Elettronico del paziente. La validità si interrompe qualora l’interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

La certificazione verde relativa all’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo ha la validità di 48 ore dall’esecuzione del test. Può essere rilasciata, su richiesta dell’interessato, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate, dalle farmacie che svolgono i test, dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione Europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a séguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione Europea.

Trasporto pubblico locale

A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, la capienza è limitata ad un massimo del 50% del totale.

Il limite non si applica per il trasporto scolastico dedicato.

È obbligatorio indossare mascherine chirurgiche, o presidi analoghi di protezione delle vie respiratorie, sui mezzi di trasporto pubblici circolanti nel territorio della Regione Lombardia.

Sperimentazione corse ferroviarie “Covid-tested”

Il Presidente Attilio Fontana ha firmato il 9 aprile l’Ordinanza regionale n. 738 con la quale dare avvio – a partire dal 15 aprile e fino al 30 giugno 2021 – alla sperimentazione di opportune corse commerciali ‘’Covid-Tested” sulla tratta ferroviaria Milano-Roma, stazione di partenza Milano (Centrale e/o Rogoredo).

Le corse potranno essere riservate al trasporto di passeggeri risultati negativi al virus SARS-CoV-2 a seguito del test antigenico rapido eseguito gratuitamente prima della salita a bordo o di passeggeri che presentino la certificazione attestante il risultato negativo di un tampone molecolare (test PCR) o antigenico effettuato nelle 48 ore precedenti la partenza.

In base al monitoraggio della sperimentazione si potrà, anche prima del 30 giugno, estendere l’iniziativa ad altre corse ferroviarie commerciali ed a lunga percorrenza.

Spostamenti dall’estero in Italia

Il DPCM 2 marzo 2021 si basa su elenchi di Paesi, contenuti nell’allegato 20, per i quali sono previste differenti misure.

Per quanto riguarda, in particolare, i Paesi UE, Schengen e associati, si segnala che tali Paesi sono collocati in elenco C, con conseguente obbligo di tampone negativo, effettuato nelle 48 ore precedenti all’imbarco, per l’ingresso in Italia.

Per maggiori informazioni si raccomanda di visitare il sito Viaggiare Sicuri.

Allegato 20 al DPCM del 2 marzo 2021 – Spostamenti da e per l’estero

ESERCIZI COMMERCIALI, SERVIZI ALLA PERSONA E RISTORAZIONE

Attività commerciali, negozi e servizi disponibili

Le attività commerciali al dettaglio sono consentite, a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili.

Tali attività si svolgono nel rispetto dei protocolli o delle linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi.

Nelle giornate festive e prefestive resta confermata la chiusura degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati coperti, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presìdi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

All’ingresso di tutti gli esercizi di cui è autorizzata l’apertura dovrà essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.

Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite nel rispetto dei protocolli o linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, e in coerenza con i criteri riportati all’Allegato 10 del DPCM del 2 marzo.

Allegato 9 – Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative

Bar, ristoranti, delivery e asporto

Dal 26 aprile sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto e anche a cena, nel rispetto dei limiti orari in cui sono consentiti gli spostamenti (dalle ore 5 alle ore 22).

A partire dal 1° giugno, in zona gialla, tali attività saranno consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5 fino alle ore 18.

Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.

La consegna a domicilio è sempre consentita senza restrizioni di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. La ristorazione con asporto è consentita fino alle ore 22, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Per le attività di mensa aziendale e catering continuativo su base contrattuale da parte di pubblici esercizi consultare le FAQ.

Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo autostrade, ospedali e aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza minima di un metro tra ciascuna persona.

Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Scuole secondarie di secondo grado

Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-21, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado (scuole superiori) organizzano la propria attività didattica in modo che sia garantita l’attività in presenza ad almeno il 70% degli studenti di tali istituzioni scolastiche.
La restante parte dell’attività è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza.

Rimane la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

Nidi, materne, scuole primarie e secondarie di primo grado

Le attività didattiche ed educative per i nidi, scuole materne, scuole elementari e scuole medie si svolgono totalmente in presenza.

È obbligatorio utilizzare dispostivi di protezione delle vie respiratorie, salvo che per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.

Università

Dal 26 aprile fino al 31 luglio, nelle zone gialle e arancioni, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza secondo i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari predisposti nel rispetto delle linee guida adottate dal Ministero dell’università e della ricerca.

Sull’intero territorio nazionale, i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari prevedono (salva diversa valutazione delle università) lo svolgimento in presenza degli esami, delle prove e delle sedute di laurea, delle attività di orientamento e di tutorato, delle attività dei laboratori. È inoltre prevista l’apertura delle biblioteche, delle sale lettura e delle sale studio, tenendo conto anche delle specifiche esigenze formative degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento.

Alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) si applicano, per quanto compatibili, le stesse disposizioni introdotte per le università, ferme restando le attività che devono necessariamente svolgersi in presenza.

Altre attività di Formazione

Salvo quanto espressamente previsto dall’articolo 25 del DPCM del 2 marzo 2021 i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza.

Tra i corsi consentiti in presenza, in base all’art. 25 comma 7 del DPCM 2 marzo 2021, rientrano i corsi di formazione individuali (tra cui corsi di lingue e corsi musicali) e quelli che necessitano di attività di laboratorio.

Per informazioni di dettaglio consultare la faq “Attività di formazione” (agg. 06/03/2021).

PROCEDURE PER IL CONSENSO ALLA SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO

Procedure per il consenso alla somministrazione del vaccino

Il decreto-legge n. 172/2020 prevede all’art. 1-quinquies, introdotto dalla legge di conversione n. 6/2021, per l’attuazione del piano di somministrazione del vaccino contro il COVID-19, (articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), specifiche procedure per l’espressione del consenso alla somministrazione del trattamento, per gli ospiti di residenze sanitarie assistite (o altre strutture analoghe), che siano privi di tutore, curatore o amministratore di sostegno e che non siano in condizione di poter esprimere un consenso libero e consapevole alla somministrazione del vaccino.

ATTIVITÀ CULTURALI, EVENTI E TEMPO LIBERO

Attività culturali

A decorrere dal 26 aprile 2021, saranno possibili gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto. Gli spettacoli sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni sopra indicate.

Rimangono vietate le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali simili.

In base a quanto previsto dall’art. 14 del DPCM del 2 marzoaprono al pubblico, in zona gialla, anche i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura. Il servizio di apertura al pubblico è assicurato dal lunedì al venerdì a condizione che siano garantite modalità di fruizione contingentata tali da evitare assembramenti di persone e consentire ai visitatori di rispettare tra loro la distanza di almeno un metro.

Il sabato e i giorni festivi il servizio è assicurato a condizione che l’ingresso sia stato prenotato on-line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo.

Il servizio è organizzato tenendo conto delle disposizioni adottate dalle Regioni o dai protocolli e linee guida adottati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Sono aperte al pubblico anche le mostre, alle stesse condizioni previste per musei, istituti e luoghi della cultura.

Sagre, fiere, convegni, congressi

Restano al momento vietate sagre, fiere di qualunque genere ed altri eventi analoghi.
A partire dal 15 giugno, in zona gialla, sarà consentito lo svolgimento in presenza delle fiere, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico.

Restano al momento sospesi convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza. La ripresa di tali attività è prevista, in zona gialla, a partire dal 1° luglio.

Altre attività

Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose.

Dal 1° luglio è prevista, in zona gialla, la ripresa delle attività dei parchi tematici e di divertimento nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Sempre dal 1° luglio, in zona gialla, sarà possibile la ripresa delle attività dei centri termali nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Rimane possibile l’attività dei centri termali adibiti a presidio sanitario limitatamente all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche.

SPORT

Attività ed eventi sportivi, attività motoria

Dal 26 aprile è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva, anche di squadra e di contatto, con la prescrizione che è interdetto l’uso degli spogliatoi se non diversamente stabilito dalle linee guida.

È consentito lo svolgimento di attività sportiva o attività motoria all’aperto anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per l’attività motoria, fatti salvi i casi in cui sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

Dal 15 maggio in zona gialla saranno consentite le attività delle piscine all’aperto, mentre a partire dal 1° giugno saranno consentite le attività delle palestre. Tali attività dovranno svolgersi in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

Dal 1° giugno, in zona gialla, sarà ammessa la presenza di pubblico agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali.

La capienza consentita non potrà essere superiore al 25% di quella massima autorizzata, e comunque non oltre ai 1.000 spettatori per impianti all’aperto e ai 500 spettatori per impianti al chiuso.

Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni, gli eventi e le competizioni sportive si svolgono senza la presenza di pubblico.

Domande frequenti

LUOGHI DI CULTO E CERIMONIE

Accesso ai luoghi di culto 

Viene garantito l’accesso ai luoghi di culto, che deve però avvenire con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.

MISURE DI PROTEZIONE E RIDUZIONE DEL CONTAGIO

Mascherine

Sull’intero territorio nazionale è obbligatorio avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e indossarli:

– nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione;
– in tutti i luoghi all’aperto.
Non è obbligatorio indossare la mascherina nei casi in cui sia costantemente garantita, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, una condizione di isolamento da altre persone non conviventi.

Non sono obbligati ad indossare la mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni, o i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso della mascherina e le persone che devono comunicare con loro.

Non è obbligatorio l’uso della mascherina nemmeno per coloro che svolgono attività sportiva.

In presenza di persone non conviventi, è fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private.

Distanziamento

All’obbligo di indossare la mascherina si aggiungono le altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio, come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani.

È fortemente raccomandato di non ricevere a casa persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

Lavoro agile e misure anti-contagio

Si raccomanda di svolgere le attività professionali anche attraverso modalità di lavoro agile, nei casi in cui tali attività possano essere eseguite al proprio domicilio o in modalità a distanza.

Si raccomanda inoltre di assumere i protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie, e di incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.

Sintomi e autoisolamento

Le persone con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante.

Per approfondimenti su come gestire l’isolamento e la quarantena dei casi confermati di Covid-19, dei loro contatti stretti e sulle modalità per effettuare i test diagnostici, si consiglia di consultare questa pagina.

ALTRE ATTIVITÀ

Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò

È confermata la sospensione di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.

Attività di servizio sostitutivo di mensa aziendale e catering continuativo su base contrattuale da parte dei pubblici esercizi nel periodo di emergenza sanitaria da Covid-19.

Richiamata la Circolare del Ministero dell’Interno n. 15350/117/2/1 del 6 marzo 2021 qui allegata, considerata la tipologia di attività svolta dai pubblici esercizi, ai fini di semplificare le procedure amministrative in capo alle imprese, stante la contingente situazione emergenziale, nonché di fornire un orientamento univoco a tutti i comuni della Lombardia in merito a quanto in oggetto, si comunica che l’esercizio dell’attività di mensa o di catering continuativo da parte dei pubblici esercizi già titolati allo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere svolto, per tutto il periodo dell’emergenza sanitaria, a seguito solo di una preventiva comunicazione al Comune (pertanto senza presentazione di un’ulteriore SCIA), e senza necessità di integrazione dei codici ATECO.

Con separata comunicazione, tale indicazione è già stata fornita ai Comuni ed ai SUAP.

Circolare del Ministero dell’Interno del 6 marzo 2021

Chiarimenti in merito ai corsi di formazione

Il DPCM 2 marzo 2021, in sostanziale continuità con i precedenti provvedimenti, stabilisce che i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza, prevedendo tuttavia che sono consentiti “la formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL.”

Fatto salvo quanto eventualmente previsto da provvedimenti più restrittivi che dovessero essere adottati per contrastare l’emergenza epidemiologica, a seguito dei pareri a suo tempo resi dalle Prefetture e della posizione unitaria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome resa sul DPCM 3 novembre 2020, si ritiene che continuino ad essere consentite in presenza, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, le attività pratiche o laboratoriali, se previste, in tutti i percorsi di formazione regolamentata o abilitante, di formazione permanente o continua, che sono erogati da enti accreditati alla formazione o comunque finanziati da Regione Lombardia. Rispetto alla formazione in azienda, alla luce di quanto previsto dal DPCM e in assenza di altre norme, deve intendersi consentita esclusivamente per i dipendenti dell’azienda stessa e nel rispetto delle norme e dei protocolli vigenti per l’utilizzo degli spazi di lavoro e la tutela dei lavoratori la cui responsabilità è in capo al datore di lavoro.

Si ritiene altresì che possano essere svolti in presenza tutti gli esami finali di corsi abilitanti e regolamentati che richiedono lo svolgimento di prove pratiche o laboratoriali; per le tipologie di corsi abilitanti individuate dal decreto n. 6283 del 27 maggio 2020 vanno invece organizzati esami online. I tirocini curricolari ed extracurricolari si ritengono ammissibili in presenza nei luoghi di lavoro nel rispetto dei protocolli di sicurezza. Per quanto riguarda i percorsi autofinanziati che fanno riferimento ai profili e alle competenze del QRSP, si ritiene siano consentiti gli esami in presenza solo se richiedono l’utilizzo di laboratori, dispositivi e strumentazioni, sempre nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza. Si ricorda che la parte teorica dei corsi di formazione per maggiorenni può svolgersi solo con modalità a distanza secondo le indicazioni contenute nei decreti n. 9462 del 3 agosto 2020 e n. 4160 del 3 aprile 2020. Si raccomanda, soprattutto durante l’emergenza Covid-19, di consultare gli avvisi di aggiornamento pubblicati in Cruscotto lavoro 2 e nel portale di Regione Lombardia.

 

 

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