VOGHERA PAVIA 21/10/2020: Coronavirus. Confermato il coprifuoco dalle 23 alle 5 in tutta la Regione. Il blocco parte domani sera
VOGHERA PAVIA – Dopo alcuni giorni di valutazione, il Ministero della Salute di Intesa con la Regione Lombardia emana una nuova disposizione in cui si conferma il ventilato “coprifuoco” notturno.
Spiega l’ordinanza. “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19, su tutto il territorio della Regione Lombardia, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.”
“La sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sull’interessato – precisa il documento -. Tale onere potrà essere assolto, producendo un’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.”
Le disposizioni dell’ordinanza producono i loro effetti “dalla data del 22 ottobre 2020 e sono efficaci fino all’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, comunque, fino al 13 novembre 2020.”
Il mancato rispetto delle misure contenute nell’ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge n.19/2020.
L’ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate all’emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19.
L’ORDINANZA COMPLETA
ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32 DELLA LEGGE 23
DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA E DELL’ART. 2,
COMMA 2 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 22 MAGGIO 2020, N. 35
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di Intesa con il Presidente della Regione Lombardia
VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
VISTO l’art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al
Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute
umana;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario
nazionale» e, in particolare, l’art. 32;
VISTO l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti
locali;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per contrastare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare l’art. 2, comma 2 e
l’art. 3, comma 1;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall’art.
1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la
scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19
deliberata il 31 gennaio 2020” che proroga fino al 15 ottobre lo stato di emergenza
e le misure di contenimento dell’epidemia di cui ai decreti-legge 25 marzo 2020, n.
19 e 16 maggio 2020, n. 33;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con
la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per
l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, recante
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre
2020, n. 253;
VISTO Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 recante
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre
2020, n. 258;
VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e
del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020
con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in
considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
CONSIDERATI l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere
particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio
nazionale;
RILEVATO che, in base al report di monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità (ISS)
del 16 ottobre 2020, la Regione Lombardia è classificata a rischio moderato;
CONSIDERATO che:
– in base al quotidiano monitoraggio dei casi COVID-19 e dei relativi ricoveri, si
evidenzia dall’inizio di ottobre 2020 una crescita continua a livello regionale
dei contagi, pur in presenza di un significativo incremento delle capacità di
testing, con valori RT per ricovero ospedaliero calcolato dall’ISS per la
settimana 5-11 ottobre 2020 pari a 1.68 e che per la settimana 12- 18 ottobre
2020 si stima un dato in aumento;
– il dato di casi medi giornaliero è stato di 708 per la settimana 5-11 ottobre
2020 (266 la settimana precedente) ed è di 1964 per il periodo 12-18 ottobre;
– il numero complessivo degli attualmente positivi è 26634, di cui 1136 in regime
di ricovero non in terapia intensiva (l’8 ottobre 2020 erano 361) e 113 in terapia
intensiva (l’8 ottobre scorso, 41);
– per il periodo 12-18 ottobre 2020 l’incidenza media giornaliera a livello
regionale è di 16,4 casi ogni 100.000 abitanti per la Regione Lombardia;
CONSIDERATO che la “Commissione indicatori Covid-19 RL”, costituita con D.G.R.
3243/2020 per la valutazione degli indicatori individuati nel decreto del Ministro della
salute del 30 aprile 2020 con il mandato conseguente di segnalare l’eventuale
profilarsi di situazioni di rischio di aumentata diffusione della malattia che
configurino la necessità di interventi limitativi, anche a valenza locale, ha
evidenziato che al 31 ottobre – secondo la curva degli ultimi giorni – è plausibile che
ci siano mediamente 594 (range da 434 a 815) ricoverati in terapia intensiva e fino
a 4000 ricoveri non in terapia intensiva;
CONSIDERATO pertanto che il trend dei contagi fa ritenere necessaria l’adozione di
misure urgenti restrittive specifiche, finalizzate al contenimento del contagio, con
particolare riguardo alla fascia oraria notturna che può determinare nei contesti
sociali un allentamento sull’osservanza del rispetto delle misure di prevenzione dal
contagio, con rischi di assembramento e inosservanza del distanziamento
interpersonale;
RITENUTO necessario adottare il presente provvedimento che, comportando misure
limitative delle libertà personali di circolazione, rendono opportuna la condivisione
dell’autorità sanitaria nazionale e dell’autorità sanitaria regionale nonché il
concorso attivo degli organi statali preposti al controllo sull’osservanza delle misure
stesse;
SENTITI in data 19 ottobre 2020 i sindaci dei Comuni capoluogo della Città
metropolitana e delle Province che si sono espressi favorevolmente in ordine
all’adozione di una misura nei termini indicati nel presente provvedimento;
D’INTESA con il Sindaco di Bergamo Giorgio Gori, il sindaco di Brescia Emilio Del
Bono, il Sindaco di Como Mario Landriscina, il Sindaco di Cremona Gianluca
Galimberti, il Sindaco di Lodi Sara Casanova, il Sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, il
Sindaco di Mantova Mattia Palazzi, il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, il Sindaco di
Monza Dario Allevi, il Sindaco di Pavia Fabrizio Fracassi, il Sindaco di Varese Davide
Galimberti, il Sindaco di Sondrio Marco Scaramellini, il Presidente di Anci Lombardia
Mauro Guerra e il Presidente di UPL Vittorio Poma;
VISTA la nota del 20 ottobre 2020 con la quale il Presidente della Regione
Lombardia, in ragione della peculiare situazione epidemiologica esistente sul
territorio e di quanto evidenziato nel predetto incontro del 19 ottobre 2020,
rappresenta la necessità di adottare misure maggiormente restrittive, ai sensi
dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
emana la seguente ordinanza:
Art. 1 (Limitazioni agli spostamenti in orario notturno)
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19, su tutto il
territorio della Regione Lombardia, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo
sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o
situazioni di necessità o d’urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso
consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.
2. La sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento
incombe sull’interessato. Tale onere potrà essere assolto, producendo
un’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 2 (Disposizioni finali)
1. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 22
ottobre 2020 e sono efficaci fino all’adozione di un successivo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri e, comunque, fino al 13 novembre 2020.
2. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato,
secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge n.19/2020.
3. La presente ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale
internet della Regione Lombardia, pagine dedicate all’emergenza sanitaria
Corona Virus – COVID 19.
Il Ministro della Salute Roberto Speranza
Il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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