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PAVIA VOGHERA 05/08/2020: Estate & Animali. Abbandonare e maltrattare gli animali è un reato. Il vademecum completo dei Carabinieri

Agosto 05
12:27 2020

PAVIA VOGHERA – In vista delle ferie estive – momento che anche quest’anno si sta evidenziando in modo negativo per il fenomeno criminale degli abbandoni – i carabinieri hanno emanato un vademecum per istruire la popolazione su come vanno tenuti gli animali e sul fatto che certi atti nei loro confronti sono illegali e vengono puniti in forza di leggi.

“Diversi interventi legislativi successivi, fino alla legge 20 luglio 2004 n. 189 ed alla Ordinanza del 27 agosto 2004 del Ministero della Salute – spiega l’Arma -, hanno concretizzato una puntuale disciplina concernente il divieto di maltrattamento degli animali ed il loro impiego in combattimenti clandestini od in competizioni non autorizzate, nonché la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressività di alcune razze canine, mentre l’art. 727 del codice penale, anch’esso mutato da tali interventi legislativi, ora si occupa dell’abbandono di animali e della inadeguata detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura.”

Perciò, chi avesse notizie di maltrattamenti di animali, come suggerisce l’Arma, deve “fare una denuncia o segnalate il caso al comando stazione Carabinieri più vicino.”

Circa i Doveri dei proprietari di cani, i carabinieri riportiamo alcune indicazioni generali e suggerimenti utili per i proprietari di cani in merito alla detenzione, all’obbligo di registrazione all’anagrafe canina, al trasporto ed ai comportamenti da tenere in caso di smarrimento degli stessi.

COME TRATTARE GLI ANIMALI CHE VIVONO IN FAMIGLIA

  • Dovete iscrivere il vostro animale all’anagrafe canina gestita dal Servizio Veterinario dell’A.S.L. competente per territorio. Entro quattro mesi dall’iscrizione all’anagrafe canina è obbligatorio sottoporre l’animale alle operazioni di tatuaggio sempre a cura del Servizio Veterinario. Il tatuaggio è obbligatorio per legge, è un segno di riconoscimento indispensabile e garantisce l’immediata identificazione del cane in caso di smarrimento. E’ consigliabile dotare il cane di un collare con una medaglietta con l’incisione dei dati identificativi e del recapito telefonico del proprietario.
  • Dovete segnalare all’anagrafe canina, dove l’animale è registrato, qualsiasi variazione dovuta a smarrimento, cessione definitiva, cambiamento di residenza o morte.
  • Se tenete il cane all’aperto, è consigliabile destinargli un adeguato ricovero costruito con materiale isolante ed impermeabilizzato in uno spazio di opportuna ampiezza e di condizioni igieniche idonee. Se è indispensabile la detenzione alla catena per motivi di sicurezza, dovete garantirgli la possibilità di movimento con una fune di una certa lunghezza.
  • Dovete fornirgli una alimentazione quotidiana adeguata all’età e alle condizioni fisiologiche.[d]
  • Potete effettuare la limitazione di cucciolate indesiderate solo tramite pratiche veterinarie di contenimento delle nascite.
  • Rispettate le aree dove è vietato l’ingresso ai cani, come supermercati, ospedali, cinema, etc.
  • Ricordate che i regolamenti comunali stabiliscono precise norme di comportamento per provvedere all’immediata rimozione di residui organici (apposita paletta a sacco).

REATI CONTRO GLI ANIMALI

“Con la pubblicazione della legge 20 luglio 2004 n. 189 sulla “Gazzetta Ufficiale” del 31 luglio 2004 – aggiunge la Benemerita – è stato inserito nel codice penale un apposito titolo, il IX bis, relativo ai “delitti contro il sentimento per gli animali”, dove vengono definite delle specifiche condotte illegali. In particolare, vengono inseriti gli artt. dal 544-bis al 544-quinquies e modificato il 727 del codice penale, che si occupa ora solo dell’abbandono e della mal custodia degli animali. “

Vengono quindi sanzionati:

  • l’uccisione di animali per crudeltà o senza necessità (544-bis);
  • il maltrattamento di animali quando per crudeltà o senza necessità gli si cagiona una lesione, o si sottopongono a sevizie, fatiche o lavori insopportabili per le loro caratteristiche etologiche (544-ter);
  • l’utilizzo di animali in spettacoli o manifestazioni vietati dove vengono operate sevizie, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, prevedendo specifica aggravante se il fatto è commesso nell’esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto o si verifica la morte dell’animale (544-quater);
  • il combattimento o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica, perseguendo sia chi li promuove, organizza e dirige, sia chi li alleva o li addestra per tali fini ed il proprietario, in forma aggravata, se consenziente (544-quinquies);
  • l’abbandono di animali domestici o che abbiano acquisito abitudini alla cattività, nonché la loro detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura (nuova formulazione dell’art. 727 c.p.).

VIETATO FARNE PELICCE

Viene inoltre vietato l’utilizzo di cani e gatti per la produzione od il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento ed articoli di pelletteria costituiti od ottenuti in tutto o in parte dalle pelli o pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.

TRASPORTO

Circa il trasporto, poi, esistono delle regole precise per gli animali in viaggio, stabilite dal Decreto Ministeriale del 10 aprile 1969 sulla “Disciplina sanitaria per l’importazione, l’esportazione ed il transito degli animali a seguito dei viaggiatori”. In sintesi:

  • in auto, per trasportare un solo animale (cane o gatto) occorre sistemarlo nella parte posteriore della vettura anche senza la rete divisoria che in questo caso non è obbligatoria ma è sempre consigliabile. Se si trasportano due o più animali, invece, questa si deve installare oppure occorre tenere gli animali negli appositi “trasportini”;
  • in treno ;
  • in aereo, i regolamenti per il trasporto degli animali ed il costo relativo variano a seconda delle compagnie aeree. I cani guida per non vedenti vengono imbarcati con il passeggero purché muniti di museruola e guinzaglio.

ANIMALI DA STATI STRANIERI

Dal 1° ottobre 2004 è entrata in vigore la nuova normativa sanitaria dell’Unione Europea che disciplina la movimentazione tra i Paesi membri dell’Unione europea dei cani, gatti e furetti, nonché l’introduzione e la reintroduzione di tali animali, provenienti da Paesi Terzi, nel territorio comunitario. La nuova normativa riguarda la movimentazione, senza alcun fine commerciale, degli animali accompagnati dal loro proprietario o da una persona fisica che ne assume la responsabilità per conto del proprietario durante il movimento.

IN EUROPA

Cani, gatti e furetti che viaggiano dall’Italia verso uno Stato membro dell’Unione europea, diverso dalla Gran Bretagna, Irlanda, Svezia e Malta, devono essere muniti del passaporto comunitario individuato dalla decisione 2003/803/CE della Commissione del 26 novembre 2003 e identificati tramite un tatuaggio chiaramente leggibile o un microchip in relazione a quanto previsto dalla normativa nazionale del Paese. Il passaporto, rilasciato dal Servizio Veterinario Ufficiale, deve attestare l’esecuzione della vaccinazione antirabbica e, se del caso, di una nuova vaccinazione antirabbica in corso di validità. Inoltre, per la movimentazione verso la Finlandia è necessario il trattamento preventivo per l’echinococco.

Se il movimento avviene verso la Gran Bretagna, l’Irlanda, la Svezia e Malta, gli animali devono essere muniti del passaporto comunitario individuato dalla decisione 2003/803/CEE del 26 novembre 2003 e identificati esclusivamente tramite un microchip. Nel passaporto deve essere attestata, da parte del veterinario ufficiale o autorizzato dall’Autorità competente, l’esecuzione della vaccinazione nei confronti della rabbia e, se del caso, di una nuova vaccinazione in corso di validità, nonché dell’esame del sangue da cui risultino anticorpi neutralizzanti nei confronti del virus contro la rabbia. In questi Paesi è vietato introdurre cani e gatti di età inferiore ai tre mesi.

Possono essere movimentati dall’Italia verso gli altri Paesi comunitari, al seguito dei rispettivi proprietari o responsabili, cani, gatti e furetti anche non scortati dal passaporto conforme al modello della decisione 2003/803/ CEE, a condizione che tali animali siano accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale prima del 1° ottobre 2004, ancora valido con riferimento alla durata dell’efficacia della vaccinazione nei confronti della rabbia conformemente alle istruzioni fornite dai laboratori di fabbricazione, e attestante la sussistenza di tutte le condizioni richieste dalla normativa comunitaria.

IN CASO DI SMARRIMENTO:

  • trascorsi due o tre giorni dalla scomparsa, dovete presentarvi al Servizio Veterinario della vostra A.S.L. per compilare un modulo in cui saranno indicati i dati relativi all’animale: tatuaggio, breve descrizione dell’animale e data della scomparsa;
  • dopo la denuncia al Servizio Veterinario è consigliabile presentare una segnalazione anche al Comando Stazione Carabinieri più vicino ed al Corpo Forestale dello Stato (se è presente in zona), corredandola con un foglio (meglio se preparato al computer) con una foto del cane, il numero del tatuaggio, la descrizione e i vostri dati telefonici.

Le Leggi di riferimento

Decreto Ministeriale 10 aprile 1969 “Disciplina sanitaria per l’importazione, l’esportazione ed il transito degli animali a seguito dei viaggiatori”.

  • Legge n. 281 del 14 agosto 1991 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”.
  • Decreto Legislativo n. 388 del 20 ottobre 1998 “Attuazione della direttiva 95/29/CE in materia di protezione degli animali durante il trasporto”.
  • Legge n. 189 del 20 luglio 2004 “Disposizioni concernente il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”.

ADDESTRAMENTI E COMBATTIMENTI (CANI POTENZIALMENTE PERICOLOSI)

Con la sua pubblicazione sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 281 del 2 dicembre 2005, è entrata in vigore, con efficacia per un anno, l’ordinanza del Ministero della Salute che contiene provvedimenti per la tutela dell’incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi.

La stessa vieta ogni tipo di addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività dei cani e quello finalizzato ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di cani pitbull e di altri incroci quali American Bulldog, cane da pastore di Charplanina, cane da pastore dell’Anatolia, cane da pastore dell’Asia centrale, cane da pastore del Caucaso, cane da Serra da Estreilla, Dogo Argentino, Fila brazileiro, Perro da canapo majoero, Perro da presa canario, Perro da presa Mallorquin, Pitt bull mastiff, Pit bull terrier, Rafeiro do alentejo, Rottwejler, Tosa inu. L’ordinanza, inoltre, vieta qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l’aggressività, nonché la sottoposizione di cani a doping.

I proprietari ed i detentori di cani, analogamente a quanto previsto dal Regolamento di Polizia Veterinaria, hanno l’obbligo di applicargli la museruola o, in alternativa, il guinzaglio quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico, la museruola ed il guinzaglio invece se condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto. Esiste inoltre l’obbligo di stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile, per danni causati a terzi, per i proprietari dei cani potenzialmente pericolosi ricompresi nelle 17 razze sopra indicate.

CHI NON PUO’ DETENERE CANI PERICOLOSI

Il provvedimento, infine, individua le persone cui è vietato acquistare, possedere o detenere i cani rientranti nelle diciotto razze potenzialmente pericolose: i minori di 18 anni; gli interdetti e gli inabili per infermità; i delinquenti abituali o per tendenza; i sottoposti a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale; chi ha riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni; chi ha riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui all’art. 727 (abbandono di animali), 544 bis- ter – quarter – quinquies del c.p. e chi si è reso responsabile delle ipotesi criminose previste dall’art.2 della legge 20 luglio 2004, n. 189.

Il 3 marzo 2009 è stata presentata in conferenza stampa la nuova Ordinanza, del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, per la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani. Il provvedimento entra in vigore il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e avrà efficacia per 24 mesi a decorrere da quella data. Per conoscere i dettagli dell’Ordinanza, è possibile consultare la pagina dedicata del Ministero della Salute.

 

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