PAVIA VOGHERA 01/03/2020: Coronavirus. Scuole chiuse ancora per una settimana. 55 contagiati in provincia
PAVIA VOGHERA – Nonostante qualche tentennamento (“è poco più di una influenza”, si era lasciato scappare il presidente Fontana, sotto la pressione di chi, improvvidamente, chiedeva la riapertura di tutto), la Regione Lombardia non si fa prendere dal panico per le conseguenze economiche (anche gravi) che la lotta al Coronavirus sta portando, e detta la linea su come affrontare l’emergenza.
Nonostante le numerose richieste di allentare le misure restrittive, giunte da più parti, di concerto con il Governo centrale, resta confermata per la prossima settimana (nelle regioni del nord) una delle misure preventive principe per la prevenzione: il blocco delle scuole.
“Il virus è ancora presente, in fase espansiva, ma siamo molto speranzosi che presto possano iniziare a vedere gli effetti positivi delle misure assunte una settimana fa – ha detto ieri il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana intervenendo in video collegamento con la conferenza stampa convocata a Palazzo Lombardia per fare il punto sulla situazione del Coronavirus -. Dobbiamo cercare – ha aggiunto Fontana – di fare in modo che si possano conciliare la libertà dei nostri cittadini, la tenuta del nostro sistema economico e la tutela della salute pubblica”.
I CONTAGIATI
Nella conferenza di ieri sono stati resi noti i numeri dell’epidemia. I contagiati totali sono saliti a 615 (BG 110 18%; BS14 2%; CO 1 0%; CR 136 22%; LO 237 39%; MB 6 1%; MI 30 5%; MN 1 0%; PAVIA 55 9%; SO 3 0%; VA 4 1%; IN FASE DI VERIFICA 18); a fronte di 5.723 tamponi eseguiti. Mentre il numero dei decessi è pari a 23.
Per ciò che riguarda la provincia di Pavia, i casi si sono verificati a: Pavia, Voghera, Zavattarello, Ponte Nizza, Stradella, Garlasco, Santa Cristina, Pieve Porto Morone, Badia Pavese, Albuzzano, San Genesio, Chignolo Po, Copiano, Vistarino, Miradolo e Vigevano.
RICOVERATI
Quanto ai ricoveri nel pavese (la maggior dei positivi va detto non sono gravi perciò sono in isolamento a casa): ci sono 7 pazienti in Rianimazione al San Matteo di Pavia (nessuno della provincia di Pavia), e 30 pazienti in condizioni meno gravi (10 i pavesi).
Alcuni dei contagiati inoltre dovrebbero essere ricoverati anche all’ospedale di Voghera.
QUALCHE BUONA NOTIZIA C’E’
Aggiornando i dati Gallera ha dato due buone notizie, anzitutto le 60 persone che sono già guarite; e gli accessi giornalieri agli ospedali che continuano a diminuire (si è passati dai 44 del 26 febbraio, ai 39 del 27 febbraio, ai 28 di ieri”.
MA COMINCIANO AD ESSERCI PAZIENTI GRAVI ANCHE GIOVANI
Quanto ai ricoveri si tratta di “Tutte persone particolarmente anziane – ha detto l’assessore Gallera –, tutte con patologie presenti e quadro clinico compromesso”… anche se, è notizia di questa mattina, domenica 1° marzo, l’ospedale di Cremona ha dichiarato di avere in carico “Pazienti in gravi condizioni, anche giovani”.
OSPEDALI E MEDICI
In conferenza Gallera ha detto che stanno valutando di dedicare un ospedale esclusivamente ai malati di Coronaviruse che soprattutto che, in ogni ospedale, “abbiamo disposto che venga effettuato il tampone ad ogni soggetto che si presenti con i sintomi di una patologia respiratoria.
Questo per “preservare il personale sanitario che oggi rappresenta il 10% dei contagiati”.
RECLUTAMENTO DI ALTRO PERSONALE
Gallera ha anche spiegato che è partito il reclutamento all’interno degli altri presidi di figure mediche specifiche (infettivologi, medicina urgenza, internisti). Inoltre Gallera ha fatto appello anche ai medici in pensione.
SCUOLE
Alla conferenza stampa per fare il punto sulla situazione coronavirus sono intervenuti anche il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala e l’assessore al Bilancio, Davide Caparini.
“Dobbiamo dire alle scuole che le lezioni verranno sospese. Attività sospese – ha aggiunto il vicepresidente Sala – significa che, per esempio, è possibile far entrare nei plessi scolastici i dirigenti scolastici, i docenti, il personale per la sanificazione degli ambienti. Sarà possibile per i docenti, caso che riguarda di più le università, poter accedere e attivare l’e-learning, cioè le lezioni o l’insegnamento a distanza, così tutti gli istituti che potranno renderlo necessario”.
“Il personale amministrativo riprende la sua attività – ha sottolineato Fabrizio Sala – per mandare avanti le pratiche scolastiche. Questa è una manovra per sette giorni, quindi le lezioni saranno sospese in ogni ordine e grado e questo è un provvedimento che verosimilmente riguarderà le tre Regioni. I concorsi, tranne quelli sanitari, sono sospesi”.
MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
“Sicuramente – ha detto ancora il vicepresidente Sala – ci saranno le sospensioni delle manifestazioni pubbliche; stiamo continuando a lavorare ininterrottamente, confrontandoci con il comitato tecnico scientifico, per evitare assembramenti, tema sul quale abbiamo lavorato sin dal primo giorno.”
L’ULTIMO DECRETO
A seguire tutte le disposizioni contenute nell’ultimo decreto emesso dal Governo
Art. 1
(Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui all’allegato 1)
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nei comuni indicati
nell’allegato 1 del presente decreto, sono adottate le seguenti misure di contenimento:
a) divieto di allontanamento dal territorio comunale di tutti gli individui comunque ivi presenti;
b) divieto di accesso nei Comuni di cui all’allegato 1;
c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di
riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche
se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
d) sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché
della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria,
salvo le attività formative svolte a distanza;
e) sospensione di viaggi di istruzione in Italia o all’estero organizzati dalle istituzioni scolastiche
del sistema nazionale di istruzione;
f) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della
cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell’efficacia delle disposizioni regolamentari
sull’accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
g) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e
di pubblica utilità, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del prefetto
territorialmente competente;
h) sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private, indette e in corso nei comuni di
cui all’allegato 1;
i) chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità, dei servizi
pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e degli esercizi
commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità, secondo le modalità e i limiti indicati con
provvedimento del prefetto territorialmente competente;
l) obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali, nonché agli esercizi commerciali per
l’acquisto di beni di prima necessità indossando dispositivi di protezione individuale o adottando
particolari misure di cautela individuate dal Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie
competenti per territorio;
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m) sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, terrestre, ferroviario, nelle acque
interne e pubblico locale, anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità
e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste dai prefetti territorialmente competenti;
n) sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi
essenziali e di pubblica utilità, ivi compresa l’attività veterinaria, nonché di quelle che possono
essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza. Il prefetto, d’intesa con le
autorità competenti, può individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attività necessarie
per l’allevamento degli animali e la produzione di beni alimentari e le attività non differibili in
quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali;
o) sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati,
anche di fatto, nel comune o nell’area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori da uno dei
Comuni di cui all’allegato 1.
2. Le misure di cui alle lettere a), b) e o) del comma 1, non si applicano al personale sanitario e
al personale delle forze di polizia, del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze
armate, nell’esercizio delle proprie funzioni.
Art. 2
(Misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni di cui all’allegato 2)
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nelle regioni di cui
all’allegato 2 sono adottate le seguenti misure di contenimento:
a) sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all’8
marzo 2020, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi
e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati
a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 del presente decreto. È fatto
divieto di trasferta organizzata dei tifosi residenti nelle regioni di cui all’allegato 2 per la
partecipazione ad eventi e competizioni sportive che si svolgono nelle restanti regioni;
b) sospensione, sino all’8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non
ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere
culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico,
quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose;
c) sospensione, sino all’8 marzo 2020, dei servizi educativi dell’infanzia e delle attività
didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività
scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni
sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei medici in formazione specialistica e
tirocinanti delle professioni sanitarie, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di
attività formative svolte a distanza;
d) mantenimento dell’obbligo di chiusura dei musei e dei luoghi culturali o soppressione
dell’obbligo di chiusura, a condizione che detti istituti e luoghi assicurino modalità di
fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo
conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico e garantendo il
mantenimento di una distanza di almeno un metro tra visitatori (cosidetto “criterio
droplet”);
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e) sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei concorsi
per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di stato e di abilitazione all’esercizio della
professione di medico chirurgo, ferma restando l’osservanza delle disposizioni di cui alla
direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020;
f) apertura di tutte le attività commerciali condizionata all’adozione di misure organizzative
tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque
tali da evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle
caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e garantendo il mantenimento di una distanza
di almeno un metro tra visitatori (cosidetto “criterio droplet”);
g) limitazione dell’accesso dei visitatori alle aree di degenza, preferibilmente una persona
per paziente al giorno, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere;
h) limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per
non autosufficienti;
i) sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale
le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a
livello regionale.
Art. 3
(Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale)
1. Nell’ambito dell’intero territorio nazionale operano le seguenti misure:
a) il personale sanitario si attiene alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per
via respiratoria e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti
previste dal Ministero della salute;
b) nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche
amministrazioni sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore
affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero
della salute di cui all’allegato 3;
c) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del
servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe a disposizione degli
addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani;
d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle medesime informazioni
sulle misure di prevenzione igienico sanitarie elencate nell’allegato 3 presso gli esercizi
commerciali;
e) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di
sanificazione dei mezzi;
f) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private, ove ne sia consentito
l’espletamento, devono comunque essere assicurate modalità tali da evitare assembramenti
di persone;
g) chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la
data di pubblicazione del presente decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio
epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato
o abbia sostato nei Comuni di cui all’allegato 1 del presente decreto, deve comunicare tale
circostanza al proprio medico di medicina generale (di seguito “MMG”) ovvero pediatra di
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libera scelta (di seguito “PLS”); in mancanza, la comunicazione deve essere fatta ai servizi
di sanità pubblica territorialmente competenti. Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi
di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i
riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; in caso di contatto
tramite il numero unico dell’emergenza 112, o il numero verde appositamente istituito dalla
Regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai
servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.
2. L’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti
provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui alla lett. f) del comma 1, alla prescrizione
della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:
a. contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e
documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici
giorni precedenti ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
b. accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario,
informano dettagliatamente l’interessato sulle misure da adottare, illustrandone le
modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione;
c. accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario
l’operatore di Sanità Pubblica informa inoltre il medico di medicina generale/pediatra di
libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione ai fini
INPS (circolare INPS. HERMES. 25 febbraio 2020. 0000716 del 25 febbraio 2020);
d. in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a
rilasciare una dichiarazione indirizzata a INPS, datore di lavoro, e il MMG/PLS in cui si
dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificando la data
di inizio e fine;
3. L’operatore di Sanità Pubblica deve inoltre:
a. accertare l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento,
nonché degli altri eventuali conviventi;
b. informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di
trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in
caso di comparsa di sintomi;
c. informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al
giorno (mattina e sera).
4. Allo scopo di massimizzare l’efficacia del protocollo è indispensabile informare sul
significato, le modalità e le finalità dell’isolamento domiciliare al fine di assicurare la
massima adesione e l’applicazione delle seguenti misure:
a. mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;
b. divieto di contatti sociali;
c. divieto di spostamenti e/o viaggi;
d. obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;
5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
a. avvertire immediatamente il MMG/PLS e l’operatore di Sanità Pubblica;
b. indossare la mascherina chirurgica (da fornire all’avvio del protocollo) e allontanarsi
dagli altri conviventi;
c. rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione
naturale, in attesa del trasferimento in ospedale.
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6. L’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente per avere notizie sulle
condizioni di salute della persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo
aver consultato il MMG/PLS, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto
dalla circolare 5443-22/02/2020 del Ministero della salute;
7. Su tutto il territorio nazionale si applicano le misure di prevenzione di cui all’allegato 3.
Art. 4
(Ulteriori misure sull’intero territorio nazionale)
1. Sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
a) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio
2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla
deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni
rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate
disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di
informativa di cui all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via
telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
b) i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite
didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado sono sospese per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del
Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020; quanto previsto dall’articolo 41, comma 4, del
decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore
prima dell’inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla
presente lettera;
c) la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva
soggetta a notifica obbligatoria, di durata superiore a cinque giorni, avviene fino alla data
del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle
disposizioni vigenti;
d) i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l’attività didattica sia stata sospesa per
l’emergenza sanitaria, possono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti,
sentito il collegio dei docenti, per la durata della sospensione, modalità di didattica a
distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
e) domenica 1° marzo 2020, su tutto il territorio nazionale, non avrà luogo il libero accesso
agli istituti ed ai luoghi della cultura di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto 11 dicembre
1997, n. 507;
l) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno
potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione di cui all’art. 1, comma 1,
lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga
dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
m) nelle Università e nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica nelle
quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente
decreto, la partecipazione degli studenti alle attività didattiche o curriculari, le attività
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medesime possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle
medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli
studenti con disabilità. Le Università e le Istituzioni di cui al precedente periodo,
successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto
necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività
formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche
intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;
n) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza
sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari
delle Università e delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica,
queste possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle
medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli
studenti con disabilità. Le Università e le Istituzioni di cui al precedente periodo
assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative
modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni
altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del
percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono
computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative
valutazioni;
o) negli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Corte di appello cui appartengono i
Comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio
2020, sino al 15 marzo 2020, per i servizi aperti al pubblico e in relazione alle attività non
strettamente connesse ad atti e attività urgenti, il Capo dell’ufficio giudiziario, sentito il
dirigente amministrativo, può stabilire la riduzione dell’orario di apertura al pubblico
anche in deroga a quanto disposto dall’articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196;
p) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il
coordinatore degli interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus, le
articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della
giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del Covid-19,
anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati
dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria, i nuovi ingressi negli istituti
penitenziari e negli istituti penali per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti
provenienti dai Comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 23 febbraio 2020, sino al termine dello stato di emergenza.
Art. 5
(Esecuzione delle misure urgenti)
1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro
dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure avvalendosi delle forze di polizia e, ove
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occorra, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle
forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali
Art. 6
(Disposizioni finali)
1. Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto dalla data del 2 marzo 2020 e sono
efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino all’8 marzo 2020.
2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, nonché il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020. Cessa altresì di produrre effetto ogni ulteriore misura anche
di carattere contingibile e urgente, adottata, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6.
Roma, 1 marzo 2020.
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