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PAVIA VOGHERA 01/03/2020: Coronavirus. Scuole chiuse ancora per una settimana. 55 contagiati in provincia

Marzo 01
11:18 2020

PAVIA VOGHERA – Nonostante qualche tentennamento (“è poco più di una influenza”, si era lasciato scappare il presidente Fontana, sotto la pressione di chi, improvvidamente, chiedeva la riapertura di tutto), la Regione Lombardia non si fa prendere dal panico per le conseguenze economiche (anche gravi) che la lotta al Coronavirus sta portando, e detta la linea su come affrontare l’emergenza.

Nonostante le numerose richieste di allentare le misure restrittive, giunte da più parti, di concerto con il Governo centrale, resta confermata per la prossima settimana (nelle regioni del nord) una delle misure preventive principe per la prevenzione: il blocco delle scuole.

“Il virus è ancora presente, in fase espansiva, ma siamo molto speranzosi che presto possano iniziare a vedere gli effetti positivi delle misure assunte una settimana fa – ha detto ieri il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana intervenendo in video collegamento con la conferenza stampa convocata a Palazzo Lombardia per fare il punto sulla situazione del Coronavirus -. Dobbiamo cercare – ha aggiunto Fontana – di fare in modo che si possano conciliare la libertà dei nostri cittadini, la tenuta del nostro sistema economico e la tutela della salute pubblica”.

I CONTAGIATI

Nella conferenza di ieri sono stati resi noti i numeri dell’epidemia. I contagiati totali sono saliti a 615 (BG 110 18%; BS14 2%; CO 1 0%; CR 136 22%; LO 237 39%; MB 6 1%; MI 30 5%; MN 1 0%; PAVIA 55 9%; SO 3 0%; VA 4 1%; IN FASE DI VERIFICA 18); a fronte di 5.723 tamponi eseguiti. Mentre il numero dei decessi è pari a 23.

Per ciò che riguarda la provincia di Pavia, i casi si sono verificati a: Pavia, Voghera, Zavattarello, Ponte Nizza, Stradella, Garlasco, Santa Cristina, Pieve Porto Morone, Badia Pavese, Albuzzano, San Genesio, Chignolo Po, Copiano, Vistarino, Miradolo e Vigevano.

RICOVERATI

Quanto ai ricoveri nel pavese (la maggior dei positivi va detto non sono gravi perciò sono in isolamento a casa): ci sono 7 pazienti in Rianimazione al San Matteo di Pavia (nessuno della provincia di Pavia), e 30 pazienti in condizioni meno gravi (10 i pavesi).

Alcuni dei contagiati inoltre dovrebbero essere ricoverati anche all’ospedale di Voghera.

QUALCHE BUONA NOTIZIA C’E’

Aggiornando i dati Gallera ha dato due buone notizie, anzitutto le 60 persone che sono già guarite; e gli accessi giornalieri agli ospedali che continuano a diminuire (si è passati dai 44 del 26 febbraio, ai 39 del 27 febbraio, ai 28 di ieri”.

MA COMINCIANO AD ESSERCI PAZIENTI GRAVI ANCHE GIOVANI

Quanto ai ricoveri si tratta di “Tutte persone particolarmente anziane – ha detto l’assessore Gallera –, tutte con patologie presenti e quadro clinico compromesso”… anche se, è notizia di questa mattina, domenica 1° marzo, l’ospedale di Cremona ha dichiarato di avere in carico “Pazienti in gravi condizioni, anche giovani”.

OSPEDALI E MEDICI

In conferenza Gallera ha detto che stanno valutando di dedicare un ospedale esclusivamente ai malati di Coronaviruse che soprattutto che, in ogni ospedale, “abbiamo disposto che venga effettuato il tampone ad ogni soggetto che si presenti con i sintomi di una patologia respiratoria.

Questo per “preservare il personale sanitario che oggi rappresenta il 10% dei contagiati”.

RECLUTAMENTO DI ALTRO PERSONALE

Gallera ha anche spiegato che è partito il reclutamento all’interno degli altri presidi di figure mediche specifiche (infettivologi, medicina urgenza, internisti). Inoltre Gallera ha fatto appello anche ai medici in pensione.

SCUOLE

Alla conferenza stampa per fare il punto sulla situazione coronavirus sono intervenuti anche il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala e l’assessore al Bilancio, Davide Caparini.

“Dobbiamo dire alle scuole che le lezioni verranno sospese. Attività sospese – ha aggiunto il vicepresidente Sala – significa che, per esempio, è possibile far entrare nei plessi scolastici i dirigenti scolastici, i docenti, il personale per la sanificazione degli ambienti. Sarà possibile per i docenti, caso che riguarda di più le università, poter accedere e attivare l’e-learning, cioè le lezioni o l’insegnamento a distanza, così tutti gli istituti che potranno renderlo necessario”.

“Il personale amministrativo riprende la sua attività – ha sottolineato Fabrizio Sala – per mandare avanti le pratiche scolastiche. Questa è una manovra per sette giorni, quindi le lezioni saranno sospese in ogni ordine e grado e questo è un provvedimento che verosimilmente riguarderà le tre Regioni. I concorsi, tranne quelli sanitari, sono sospesi”.

MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

“Sicuramente – ha detto ancora il vicepresidente Sala – ci saranno le sospensioni delle manifestazioni pubbliche; stiamo continuando a lavorare ininterrottamente, confrontandoci con il comitato tecnico scientifico, per evitare assembramenti, tema sul quale abbiamo lavorato sin dal primo giorno.”
L’ULTIMO DECRETO

A seguire tutte le disposizioni contenute nell’ultimo decreto emesso dal Governo

Art. 1

(Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui all’allegato 1)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nei comuni indicati

nell’allegato 1 del presente decreto, sono adottate le seguenti misure di contenimento:

a) divieto di allontanamento dal territorio comunale di tutti gli individui comunque ivi presenti;

b) divieto di accesso nei Comuni di cui all’allegato 1;

c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di

riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche

se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

d) sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché

della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria,

salvo le attività formative svolte a distanza;

e) sospensione di viaggi di istruzione in Italia o all’estero organizzati dalle istituzioni scolastiche

del sistema nazionale di istruzione;

f) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della

cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell’efficacia delle disposizioni regolamentari

sull’accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;

g) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e

di pubblica utilità, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del prefetto

territorialmente competente;

h) sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private, indette e in corso nei comuni di

cui all’allegato 1;

i) chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità, dei servizi

pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e degli esercizi

commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità, secondo le modalità e i limiti indicati con

provvedimento del prefetto territorialmente competente;

l) obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali, nonché agli esercizi commerciali per

l’acquisto di beni di prima necessità indossando dispositivi di protezione individuale o adottando

particolari misure di cautela individuate dal Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie

competenti per territorio;

3

m) sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, terrestre, ferroviario, nelle acque

interne e pubblico locale, anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità

e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste dai prefetti territorialmente competenti;

n) sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi

essenziali e di pubblica utilità, ivi compresa l’attività veterinaria, nonché di quelle che possono

essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza. Il prefetto, d’intesa con le

autorità competenti, può individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attività necessarie

per l’allevamento degli animali e la produzione di beni alimentari e le attività non differibili in

quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali;

o) sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati,

anche di fatto, nel comune o nell’area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori da uno dei

Comuni di cui all’allegato 1.

2. Le misure di cui alle lettere a), b) e o) del comma 1, non si applicano al personale sanitario e

al personale delle forze di polizia, del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze

armate, nell’esercizio delle proprie funzioni.

Art. 2

(Misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni di cui all’allegato 2)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nelle regioni di cui

all’allegato 2 sono adottate le seguenti misure di contenimento:

a) sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all’8

marzo 2020, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi

e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati

a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 del presente decreto. È fatto

divieto di trasferta organizzata dei tifosi residenti nelle regioni di cui all’allegato 2 per la

partecipazione ad eventi e competizioni sportive che si svolgono nelle restanti regioni;

b) sospensione, sino all’8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non

ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere

culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico,

quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose;

c) sospensione, sino all’8 marzo 2020, dei servizi educativi dell’infanzia e delle attività

didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività

scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni

sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei medici in formazione specialistica e

tirocinanti delle professioni sanitarie, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di

attività formative svolte a distanza;

d) mantenimento dell’obbligo di chiusura dei musei e dei luoghi culturali o soppressione

dell’obbligo di chiusura, a condizione che detti istituti e luoghi assicurino modalità di

fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo

conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico e garantendo il

mantenimento di una distanza di almeno un metro tra visitatori (cosidetto “criterio

droplet”);

4

e) sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei concorsi

per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di stato e di abilitazione all’esercizio della

professione di medico chirurgo, ferma restando l’osservanza delle disposizioni di cui alla

direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020;

f) apertura di tutte le attività commerciali condizionata all’adozione di misure organizzative

tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque

tali da evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle

caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e garantendo il mantenimento di una distanza

di almeno un metro tra visitatori (cosidetto “criterio droplet”);

g) limitazione dell’accesso dei visitatori alle aree di degenza, preferibilmente una persona

per paziente al giorno, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere;

h) limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per

non autosufficienti;

i) sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale

le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a

livello regionale.

Art. 3

(Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale)

1. Nell’ambito dell’intero territorio nazionale operano le seguenti misure:

a) il personale sanitario si attiene alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per

via respiratoria e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti

previste dal Ministero della salute;

b) nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche

amministrazioni sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore

affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero

della salute di cui all’allegato 3;

c) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del

servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe a disposizione degli

addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani;

d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle medesime informazioni

sulle misure di prevenzione igienico sanitarie elencate nell’allegato 3 presso gli esercizi

commerciali;

e) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di

sanificazione dei mezzi;

f) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private, ove ne sia consentito

l’espletamento, devono comunque essere assicurate modalità tali da evitare assembramenti

di persone;

g) chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la

data di pubblicazione del presente decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio

epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato

o abbia sostato nei Comuni di cui all’allegato 1 del presente decreto, deve comunicare tale

circostanza al proprio medico di medicina generale (di seguito “MMG”) ovvero pediatra di

5

libera scelta (di seguito “PLS”); in mancanza, la comunicazione deve essere fatta ai servizi

di sanità pubblica territorialmente competenti. Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi

di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i

riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; in caso di contatto

tramite il numero unico dell’emergenza 112, o il numero verde appositamente istituito dalla

Regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai

servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.

2. L’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti

provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui alla lett. f) del comma 1, alla prescrizione

della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:

a. contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e

documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici

giorni precedenti ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;

b. accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario,

informano dettagliatamente l’interessato sulle misure da adottare, illustrandone le

modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione;

c. accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario

l’operatore di Sanità Pubblica informa inoltre il medico di medicina generale/pediatra di

libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione ai fini

INPS (circolare INPS. HERMES. 25 febbraio 2020. 0000716 del 25 febbraio 2020);

d. in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a

rilasciare una dichiarazione indirizzata a INPS, datore di lavoro, e il MMG/PLS in cui si

dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificando la data

di inizio e fine;

3. L’operatore di Sanità Pubblica deve inoltre:

a. accertare l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento,

nonché degli altri eventuali conviventi;

b. informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di

trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in

caso di comparsa di sintomi;

c. informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al

giorno (mattina e sera).

4. Allo scopo di massimizzare l’efficacia del protocollo è indispensabile informare sul

significato, le modalità e le finalità dell’isolamento domiciliare al fine di assicurare la

massima adesione e l’applicazione delle seguenti misure:

a. mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;

b. divieto di contatti sociali;

c. divieto di spostamenti e/o viaggi;

d. obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;

5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:

a. avvertire immediatamente il MMG/PLS e l’operatore di Sanità Pubblica;

b. indossare la mascherina chirurgica (da fornire all’avvio del protocollo) e allontanarsi

dagli altri conviventi;

c. rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione

naturale, in attesa del trasferimento in ospedale.

6

6. L’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente per avere notizie sulle

condizioni di salute della persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo

aver consultato il MMG/PLS, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto

dalla circolare 5443-22/02/2020 del Ministero della salute;

7. Su tutto il territorio nazionale si applicano le misure di prevenzione di cui all’allegato 3.

Art. 4

(Ulteriori misure sull’intero territorio nazionale)

1. Sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

a) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio

2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla

deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni

rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate

disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di

informativa di cui all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via

telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto

nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

b) i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite

didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine

e grado sono sospese per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del

Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020; quanto previsto dall’articolo 41, comma 4, del

decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore

prima dell’inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla

presente lettera;

c) la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva

soggetta a notifica obbligatoria, di durata superiore a cinque giorni, avviene fino alla data

del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle

disposizioni vigenti;

d) i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l’attività didattica sia stata sospesa per

l’emergenza sanitaria, possono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti,

sentito il collegio dei docenti, per la durata della sospensione, modalità di didattica a

distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;

e) domenica 1° marzo 2020, su tutto il territorio nazionale, non avrà luogo il libero accesso

agli istituti ed ai luoghi della cultura di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto 11 dicembre

1997, n. 507;

l) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno

potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione di cui all’art. 1, comma 1,

lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga

dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

m) nelle Università e nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica nelle

quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente

decreto, la partecipazione degli studenti alle attività didattiche o curriculari, le attività

7

medesime possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle

medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli

studenti con disabilità. Le Università e le Istituzioni di cui al precedente periodo,

successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto

necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività

formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche

intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;

n) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza

sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari

delle Università e delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica,

queste possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle

medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli

studenti con disabilità. Le Università e le Istituzioni di cui al precedente periodo

assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative

modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni

altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del

percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono

computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative

valutazioni;

o) negli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Corte di appello cui appartengono i

Comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio

2020, sino al 15 marzo 2020, per i servizi aperti al pubblico e in relazione alle attività non

strettamente connesse ad atti e attività urgenti, il Capo dell’ufficio giudiziario, sentito il

dirigente amministrativo, può stabilire la riduzione dell’orario di apertura al pubblico

anche in deroga a quanto disposto dall’articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196;

p) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il

coordinatore degli interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus, le

articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della

giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del Covid-19,

anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati

dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria, i nuovi ingressi negli istituti

penitenziari e negli istituti penali per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti

provenienti dai Comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 23 febbraio 2020, sino al termine dello stato di emergenza.

Art. 5

(Esecuzione delle misure urgenti)

1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro

dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure avvalendosi delle forze di polizia e, ove

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occorra, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle

forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali

Art. 6

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto dalla data del 2 marzo 2020 e sono

efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino all’8 marzo 2020.

2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti il decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, nonché il decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020. Cessa altresì di produrre effetto ogni ulteriore misura anche

di carattere contingibile e urgente, adottata, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23

febbraio 2020, n. 6.

Roma, 1 marzo 2020.

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