VOGHERA 18/11/2016: Banchetti per la beneficenza e simili. Ecco dove e come. Il nuovo Regolamento Comunale
VOGHERA – Con deliberazione del Commissario Prefettizio il Comune ha approvato il nuovo “Piano Comunale per la disciplina delle cessioni ai fini solidaristici”.
Si tratta della norma con cui vengono disciplinate le cessioni a fini solidaristici da parte di enti non commerciali, di fiori, piante o altri generi, effettuate sul suolo pubblico o suolo privato aperto al pubblico, aventi come scopo principale la beneficenza ed il sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche e di ricerca.
Quanto ai soggetti, il Regolamento stabilisce che tali cessioni possono essere svolte esclusivamente da enti non commerciali regolarmente costituiti.
Per le merci oggetto di cessione invece possono riguardare: prodotti alimentari confezionati non deperibili con esclusione dei superalcolici; prodotti non alimentari di qualunque tipo con l’esclusione di armi, medicinali, tabacchi, generi di fumo ed in generale articoli pericolosi.
Inoltre la cessione dei beni deve avvenire a corpo e non a misura e i beni devono essere di modico valore.
Tale attività può essere svolta solo in determinate aree: nel centro storico delimitato dalle vie Matteotti, Don Minzoni, Gramsci e XX Settembre e nelle aree antistanti istituti scolastici, chiese, ospedale e centri commerciali. Mentre è vietato lo svolgimento dell’attività in forma itinerante.
Passando attraverso le caratteristiche delle postazioni (non costituire intralcio al traffico; non danneggiare la sede stradale; non nascondere alla vista installazioni pubblicitarie ed insegne; e non nascondere alla vista le vetrine degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e delle attività artigianali) per le attività di cessione ai fini solidaristici non è consentito l’uso di insegne luminose, né di amplificatori.
Inoltre per trasparenza va esposta apposita segnaletica con indicazione dell’ente promotore; lo scopo perseguito con la raccolta fondi; e la dizione “offerta libera”.
Per chi volesse farle la domanda per l’occupazione di suolo pubblico o di area privata in disponibilità pubblica va presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell’iniziativa, corredata dai alcuni dati (generalità del responsabile; indicazione dell’area; dimensione e tipologia dello spazio; tipologia della merce in cessione; dichiarazione dell’ente che attesti che l’iniziativa sia destinata esclusivamente alla raccolta fondi per fini di beneficenza ecc). Nel caso invece di svolgimento dell’attività su aree private aperte al pubblico l’ente presenta al Comune una comunicazione in carta libera di assenso del proprietario all’utilizzo dell’area.
Sono infine previste delle “sanzioni”. Le attività esercitate in violazioni al piano comunale comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i., da un minimo di 100 ad un massimo di 500 euro.
Sono dunque escluse dall’applicazione del piano le attività di raccolta fondi: esercitate in aree private non aperte al pubblico e destinate ad una cerchia determinata di persone; o esercitate in aree private aperte al pubblico, appartenenti alle confessioni per le quali vige il regime concordatario con lo Stato Italiano.
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